LE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE
I canali interni
Il Comune di Pareto, da tempo, ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia ed ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi – promossa da Transparency International Italia e il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, che consente di fare la segnalazione in maniera anonima e, successivamente, di dialogare con il “Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)” – ritenendo importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.*********************************************************************************************
Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web
https://comunedipareto.whistleblowing.it/*********************************************************************************************
Il procedimento è semplice: la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima; la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e gestita mantenendo la confidenzialità con il segnalante; il segnalante riceve un codice numerico che conserverà per accedere nuovamente alla segnalazione e verificare la risposta e dialogare rispondendo a eventuali approfondimenti.
La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale sia all’interno dell’ente che fuori, garantendo la tutela dell’anonimato in ogni circostanza.
Il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti, al fine di predisporre le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, che rappresenta pertanto il soggetto a cui inviare le segnalazioni di illeciti.
Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione, gli interessati inviano le segnalazioni stesse direttamente all’ANAC con le modalità più avanti descritte descritte
Per il Comune di Paretoil Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Segretario Generale, Dott.ssa Cristina DeFelice.
Canale esterno di segnalazione e divulgazione pubblica
Il D.Lgs. 24/2023 fornisce anche specifiche indicazioni circa l’utilizzo del canale esterno, messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, e le modalità di segnalazione con il sistema della divulgazione pubblica.
Per approfondimenti si rimanda al sito dell’A.N.A.C. https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing segnalando che l’art. 6 del D.Lgs. 24/2023 prevede specifiche condizioni per l’utilizzo del canale esterno.
LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
La normativa prevede una serie di garanzie a tutela della riservatezza dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
L’evoluzione normativa ante D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023
Il D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023
L’istituto del “whistleblowing” è stato oggetto di una evoluzione normativa iniziata con la legge 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, cd. “Legge Severino”, la Legge 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” e le “Linee guida Anac 2019 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs 165/2001 (c.d. whistleblowing)”.
In particolare, l’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1 della L. 179/2017 – abrogato dal D.Lgs. 24/2023 con decorrenza 15 luglio 2023 – prevedeva che “1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e’ venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo’ essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e’ comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
I canali interni di segnalazioneLa tutela del whistleblower
L’art. 4 del D.Lgs. 24/2023, “Canali di segnalazione interna” prevede che “1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.
…
…”
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
Non verranno prese in considerazione le lamentele di carattere personale, né le affermazioni generiche e non circostanziate.
Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se siano rese con dovizia di particolari e adeguatamente circostanziate, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
In alternativa, all’utilizzo della piattaforma informatica, le segnalazioni scritte potranno pervenire secondo le seguenti modalità:
– busta chiusa, sigillata, indirizzata al Segretario Generale, Dott.ssa Cristina De Felice, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all’indirizzo Via Mioglia 24, 15010 Pareto(AL), con indicazione “RISERVATA PERSONALE – NON APRIRE – DA CONSEGNARE PERSONALMENTE AL DESTINATARIO”, avendo cura di NON indicare i propri dati sul plico esterno.
Tramite questi canali, il segnalante potrà richiedere un incontro diretto.
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 24/2023 – Gestione del canale di segnalazione interna – “1. Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l’ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:
In sintesi, il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico personalmente la segnalazione e verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate ella segnalazione.
Qualora ritenuto necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele volte a garantire la riservatezza.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.
Nel caso la segnalazione risulti fondata il Responsabile dell’Anticorruzione, in relazione ai profili di illiceità, inoltra gli atti all’autorità competente.
La tutela del whistleblower
Il d.lgs. 24/2023, all’art. 12, stabilisce che l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e che “le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse”.
Il decreto impone, poi, all’Amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, anche al fine di evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive da parte dell’Amministrazione in ragione della segnalazione.
La riservatezza sull’identità della persona segnalante (e su qualsiasi altra informazione o documentazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità) viene tutelata prevedendo che la stessa possa essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, solo con il consenso espresso della persona segnalante.
La riservatezza del segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare:
Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
Il comma 6 del medesimo art. 12, d.lgs. 24/2023 prevede, inoltre, che per rivelare l’identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, è necessaria anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:
- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l’addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
Infine, la tutela della riservatezza va garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla corte dei Conti.
Nelle procedure di segnalazione interna la persona segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.